scissione eterogenea con perizia ex art. 2343


 

Not. Giovanni De Marchi, 12,11,2001, chiede:

 

Una Sas vuole scindersi (trattenendo per sé parte del patrimonio e) costituendo una Srl, cui trasferirebbe parte degli immobili di proprietà sociale.

Capitale attuale della Sas: 1.000 euro

Capitale della Srl costituenda: 10.000 euro.

 

Il commercialista sostiene, sulla base di una certa interpretazione di una massima del Tribunale di Milano del 1994 (che secondo me, invece, si dovrebbe applicare solo alle fusioni omogenee) che non serve alcuna perizia ex art. (2498 che rinvia al) 2343, c.c.

 

A me pare molto strano e mi lascia assai perplesso (mi sembrerebbe un'ottima possibilità di elusione della normativa sui conferimenti in natura): qualcuno ha esperienza?

 

 

Not. Adriano Pischetola, risponde:

 

Diffida!

 

E come se non bastasse già per le scissione eterogenee, cfr. la sentenza del Tribunale di Brescia 11.03.1998, in Riv. not, n.3/1999,  pag.752,  che richiede tale perizia quando in ogni modo società beneficiarie sono comunque società di capitali di nuova costituzione - nella fattispecie trattavasi pertanto anche di 'scissione omogenea'.

 

Già in questo senso cfr.

Trib. Verona 06.11.1992, in Riv. not., 1993, pag. 479;

Trib.Verona 09.06.1994, in Gius, 1994, pag. 73.

 

In senso contrario:

Trib. Torino 19.05.1995

Trib. Milano 30.09.1994

Trib. Udine 18.10.1993

Trib. Udine 27.09.1994

Trib. Napoli 23.071993, ove peraltro si precisa che la perizia torna ad essere necessaria quando il capitale della società beneficiaria eccede il valore del patrimonio netto trasferitole o in caso di aumento del capitale della società beneficiaria realizzato con conferimenti in natura.